Art. 14 · Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Art. 14

Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

In vigore dal 25 ott 2012
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento 1.   Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano alla Commissione. La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE. Su richiesta della Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista. 2.   Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato IX, parte 1. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (25). 4.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente ai paragrafi 1, 5 e 7. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici conformemente all'allegato IX, parte 2, quando, dopo il 5 giugno 2014: a) è progettato un nuovo impianto di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento; b) un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW è sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento; c) un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto a un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quando un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze. L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente paragrafo. Gli Stati membri possono richiedere che l'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento. 6.   Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 5: a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto; b) le centrali nucleari; c) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE. Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 5, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013 e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva. 7.   Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all' della direttiva 2009/72/CE o criteri equivalenti in materia di permessi per: a) tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui al paragrafo 1; b) garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 5; e c) tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 5. 8.   Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 7, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione. 9.   I paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva. 10.   Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato II, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato X. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento. Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all' della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui alla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (26) sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 31 dicembre 2014. 11.   Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.
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