Art. 13 · Sanzioni

Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 25 ott 2012
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 7 a 11 e dell', paragrafo 3, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 5 giugno 2014 e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.
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