Art. 8
Trattamento adeguato
In vigore dal 4 lug 2012
Trattamento adeguato
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato.
2. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativo alla modifica dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.
5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubblicato.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (23).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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