Art. 6 · Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

Art. 6

Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

In vigore dal 4 lug 2012
Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti 1.   Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'. 2.   Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:19:oj#art-6