Art. 23 · Ispezione e monitoraggio

Art. 23

Ispezione e monitoraggio

In vigore dal 4 lug 2012
Ispezione e monitoraggio 1.   Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva. Tali ispezioni comprendono almeno: a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori; b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza. 3.   Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE. 4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e dell'allegato VI, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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