Art. 18 · Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

Art. 18

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronici. La cooperazione comprende, tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali in vigore nello Stato membro dell'autorità cui si chiede la cooperazione.
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