Art. 17 · Rappresentante autorizzato

Art. 17

Rappresentante autorizzato

In vigore dal 4 lug 2012
Rappresentante autorizzato 1.   Ogni Stato membro provvede affinché un produttore quale definito all', paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), che è stabilito in un altro Stato membro, possa, in deroga all', paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato responsabile di adempiere gli obblighi incombenti su tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel proprio territorio. 2.   Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, quale definito all', paragrafo 1, lettera f), punto iv), stabilito nel proprio territorio, che venda AEE in un altro Stato membro nel quale non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato quale persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel territorio di detto Stato membro. 3.   La designazione di un rappresentante autorizzato avviene mediante mandato scritto.
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