Art. 15
Informazione degli impianti di trattamento
In vigore dal 4 lug 2012
Informazione degli impianti di trattamento
1. Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line).
2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è preferibilmente applicata a tal fine.
Storico versioni
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