Art. 14
Informazione agli utilizzatori
In vigore dal 4 lug 2012
Informazione agli utilizzatori
1. Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti:
a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;
b)
i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti;
c)
il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
d)
gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
e)
il significato del simbolo indicato nell'allegato IX.
3. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.
4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 (25), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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