Art. 12 · Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

Art. 12

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

In vigore dal 4 lug 2012
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell', paragrafo 2. 2.   Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta. 3.   Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell', paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. 4.   Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome. 6.   La Commissione è invitata a riferire, entro il 14 agosto 2015, in merito alla possibilità di elaborare criteri per integrare nel finanziamento dei RAEE da parte dei produttori i costi reali a fine ciclo e, se del caso, a presentare una risposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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