Art. 9
Effetto domino
In vigore dal 4 lug 2012
Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore, a norma degli , o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell', individuino gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore, conformemente all', paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:
a)
scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi;
b)
collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.
Storico versioni
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