Art. 4
Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
In vigore dal 4 lug 2012
Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:
a)
la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b)
le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
c)
la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi, comprese le informazione di cui al paragrafo 3.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono:
a)
un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
b)
proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);
c)
proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);
d)
proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà pertinenti);
e)
se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela;
f)
informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.
4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
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