Art. 29 · Clausola d'informazione e di revisione

Art. 29

Clausola d'informazione e di revisione

In vigore dal 4 lug 2012
Clausola d'informazione e di revisione 1.   Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell' e dell', paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all', paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell', presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. 2.   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di assicurazione.
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