Art. 23 · Accesso alla giustizia

Art. 23

Accesso alla giustizia

In vigore dal 4 lug 2012
Accesso alla giustizia Gli Stati membri provvedono affinché: a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell', paragrafo 2, lettere b) o c), o dell', paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell' della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni; b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall' della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all', paragrafo 1, della presente direttiva.
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