Art. 22
Accesso alle informazioni e riservatezza
In vigore dal 4 lug 2012
Accesso alle informazioni e riservatezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.
2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all', può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all' della direttiva 2003/4/CE.
3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all' della direttiva 2003/4/CE.
L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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