Art. 21 · Scambi di informazioni e sistema informativo

Art. 21

Scambi di informazioni e sistema informativo

In vigore dal 4 lug 2012
Scambi di informazioni e sistema informativo 1.   Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva. 2.   Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva. 3.   Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni: a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; b) l'attività o le attività dello stabilimento. La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri. 4.   La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di: a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafi 1 e 2; b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti; c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate; d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze. 5.   Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno: a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafi 1 e 2; b) l'analisi delle cause degli incidenti; c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti; d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti. 7.   La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.
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