Art. 18 · Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

Art. 18

Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante 1.   Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati: a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto; b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato; c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente; d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente; e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all', paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni. Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa. 3.   Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
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