Art. 17 · Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Art. 17

Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante

In vigore dal 4 lug 2012
Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di: a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente; c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso; d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze.
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