Art. 16.tit_1
Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante
In vigore dal 4 lug 2012
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:18:oj#art-16.tit_1