Art. 15 · Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

Art. 15

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

In vigore dal 4 lug 2012
Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti: a) l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'; b) modifiche significative, ai sensi dell', di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi previsti dall'; c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'. 2.   Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) l'oggetto del progetto specifico; b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 3; c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione; e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; 3.   Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso: a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2; b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (17), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto paragrafo. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito a un singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione. 5.   Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del pubblico: a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi; b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione. 6.   Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all', paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (18). Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente. Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE. 7.   Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato. Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.
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