Art. 13 · Controllo dell'urbanizzazione

Art. 13

Controllo dell'urbanizzazione

In vigore dal 4 lug 2012
Controllo dell'urbanizzazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo: a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi; b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'; c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di: a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti; c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell' per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale. 4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (15), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (16), e di altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive delle normative in parola al fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.
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