Art. 4 · Relazione e dialogo periodico

Art. 4

Relazione e dialogo periodico

In vigore dal 13 giu 2012
Relazione e dialogo periodico 1.   Entro cinque anni dalla data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari. 2.   Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva. 3.   La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni contemplate dalla presente direttiva in qualsiasi sede appropriata.
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