Art. 3 · Modifiche della direttiva 2009/101/CE

Art. 3

Modifiche della direttiva 2009/101/CE

In vigore dal 13 giu 2012
Modifiche della direttiva 2009/101/CE La direttiva 2009/101/CE è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all' siano trascritte nel registro competente di cui all', paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all', paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all', lettera f).»; 2) all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri provvedono a che le imprese dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 ("il sistema di interconnessione dei registri"). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis 1.   Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili informazioni aggiornate, in conformità all’, paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all' sono attendibili. 2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica (il "portale"), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale. 3.   La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Articolo 3 ter 1.   Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all' sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2.   Gli Stati membri provvedono a che gli atti e le indicazioni di cui all' siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati. 3.   La Commissione assicura, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale: a) gli atti e le indicazioni di cui all'; b) le note esplicative disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti. Articolo 3 quater 1.   I tributi previsti per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all' attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le indicazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri: a) il nome e la ragione sociale dell'impresa; b) la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata; e c) il numero di iscrizione della società nel registro. Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili ulteriori atti e indicazioni a titolo gratuito. Articolo 3 quinquies 1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. 2.   Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a titolo gratuito per i registri.»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1.   È istituita una piattaforma centrale europea (la "piattaforma"). 2.   Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti: — i registri degli Stati membri, — la piattaforma, — il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. 3.   Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma. 4.   Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento. 5.   L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. 6.   L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società. Articolo 4 ter 1.   La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi. Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*5). 2.   Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione. 3.   Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma. La gestione operativa della piattaforma comprende segnatamente: — la supervisione del funzionamento della piattaforma, — la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma, — il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione. La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione. 4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2. Articolo 4 quater Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta: a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri; b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione; c) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri; d) la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva e all'articolo 5 bis dell'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (*6); e) l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva, all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (*7); f) la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale; g) la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati; h) la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri; i) la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente; j) i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale; k) le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online; l) i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'; m) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri; n) la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2. La Commissione adotta tali atti di esecuzione entro il 7 luglio 2015. Articolo 4 quinquies 1.   L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione. 2.   La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di tributi a livello nazionale. 3.   Mediante atti delegati, e conformemente all'articolo 13 bis, la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di tributi, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2. 4.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1. 5.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c). 6.   Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva. Articolo 4 sexies 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*8). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. (*5)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1." (*6)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36." (*7)   GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1." (*8)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*9). (*9)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;" 6) è inserito il capo seguente: «CAPO 4 bis ATTI DELEGATI Articolo 13 bis 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:17:oj#art-3