Art. 5 · Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

Art. 5

Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

In vigore dal 22 mag 2012
Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo 1.   Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione. 2.   La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.
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