Art. 1 · Modifiche alla direttiva 2001/112/CE

Art. 1

Modifiche alla direttiva 2001/112/CE

In vigore dal 19 apr 2012
Modifiche alla direttiva 2001/112/CE La direttiva 2001/112/CE è così modificata: 1) all’, è aggiunto il comma seguente: «Salvo ove diversamente stabilito dalla presente direttiva, i prodotti di cui all’allegato I sono soggetti alla normativa dell’Unione applicabile agli alimenti, come il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*1). (*1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;" 2) l’ è soppresso; 3) l’ è cosi modificato: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”, da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.»; b) il punto 4 è soppresso; 4) l’ è sostituito dal seguente: « L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (*2). Tale menzione è riportata: — sull’imballaggio, — su un’etichetta apposta sull’imballaggio, o — su un documento di accompagnamento. (*2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.»;" 5) all’ è aggiunto il comma seguente: «La presente direttiva si applica ai prodotti definiti all’allegato I immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.»; 6) l’articolo 7 è sostituito dai seguenti: «Articolo 7 Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 7 bis, per modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II.»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis 1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 8) l’articolo 8 è soppresso; 9) gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:12:oj#art-1