Art. 2 · Recepimento

Art. 2

Recepimento

In vigore dal 14 mar 2012
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi di una facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei criteri dimensionali fissati al paragrafo 1 di tale articolo. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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