Art. 1 · Modifiche della direttiva 78/660/CEE

Art. 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

In vigore dal 14 mar 2012
Modifiche della direttiva 78/660/CEE La direttiva 78/660/CEE è così modificata: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis 1.   Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità): a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; b) importo netto del volume di affari: 700 000 EUR; c) numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10. 2.   Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi: a) l'obbligo di presentare le voci «Ratei e risconti attivi» e «Ratei e risconti passivi» in conformità degli articoli 18 e 21; b) lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo può consentire a tali società, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti attivi» e dei «ratei e risconti passivi», a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; c) l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità degli articoli da 43 a 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE (*1), figurino in calce allo stato patrimoniale; d) l'obbligo di preparare la relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale; e) l'obbligo di pubblicare conti annuali in conformità degli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all', paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (*2), l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate. 3.   Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1: a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E dell'“Attivo” e D del “Passivo” di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10; b) di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se applicabili: i) importo netto del volume di affari; ii) altri proventi; iii) spese per materie prime e sussidiarie; iv) spese per il personale; v) rettifiche di valore; vi) altri oneri; vii) imposte; viii) utile o perdita. 4.   Gli Stati membri non consentono o richiedono l'applicazione della sezione 7 bis alle microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.   Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, i conti annuali redatti in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall', paragrafo 3, e, di conseguenza, l', paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti. 6.   Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se si verifica nell'esercizio corrente e anche nel precedente. 7.   Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi. 8.   Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'articolo 10. (*1)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1). Nota editoriale: Il titolo della direttiva 77/91/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam e all' del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 58, secondo comma, del trattato. " (*2)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11). Nota editoriale: Il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all' del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»; " 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all', paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prescrivere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all', paragrafo 3. Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis in relazione alle società d'investimento o alle società di partecipazione finanziaria.»; 3) l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 53 bis Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 in relazione alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.»
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