Art. 1
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
In vigore dal 6 gen 2012
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 3.A è sostituito dal seguente:
«A.
Oryza sativa:
Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m2,
—
per la produzione di sementi certificate, 1a generazione: 4 per 200 m2,
—
per la produzione di sementi certificate, 2a generazione: 8 per 200 m2.
Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 0,
—
per la produzione di sementi certificate, 1a e 2a generazione: 1 per 100 m2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir_impl:2012:1:oj#art-1