Art. 1 · Modifiche della direttiva 66/402/CEE

Art. 1

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

In vigore dal 6 gen 2012
Modifiche della direttiva 66/402/CEE Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 3.A è sostituito dal seguente: «A. Oryza sativa: Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non supera: — per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m2, — per la produzione di sementi certificate, 1a generazione: 4 per 200 m2, — per la produzione di sementi certificate, 2a generazione: 8 per 200 m2. Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera: — per la produzione di sementi di base: 0, — per la produzione di sementi certificate, 1a e 2a generazione: 1 per 100 m2.»
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