Art. 9
Misure nello Stato di esecuzione
In vigore dal 13 dic 2011
Misure nello Stato di esecuzione
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell’ lo riconosce senza indugio e adotta le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta, a meno che decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’. Lo Stato di esecuzione può applicare, conformemente alla sua legislazione nazionale, misure penali, amministrative o civili.
2. La misura adottata dall’autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente al paragrafo 1, nonché qualsiasi altra misura adottata in base a una successiva decisione di cui all’, corrisponde quanto più possibile alla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione.
3. L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa la persona che determina il pericolo, l’autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta di ogni misura adottata conformemente al paragrafo 1, nonché delle possibili conseguenze giuridiche di una violazione di tale misura previste dal diritto nazionale e conformemente all’, paragrafo 2. L’indirizzo o altri dati di contatto della persona protetta non sono resi noti alla persona che determina il pericolo se non ove tali dati siano necessari ai fini dell’esecuzione della misura adottata conformemente al paragrafo 1.
4. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che l’informazione trasmessa con l’ordine di protezione europeo conformemente all’ sia incompleta, informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con ogni mezzo che lasci traccia scritta, assegnandole un termine ragionevole per fornire l’informazione mancante.
Storico versioni
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