Art. 6 · Emissione dell’ordine di protezione europeo

Art. 6

Emissione dell’ordine di protezione europeo

In vigore dal 13 dic 2011
Emissione dell’ordine di protezione europeo 1.   Un ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornare o già soggiorna in un altro Stato membro. Nel decidere l’emissione di un ordine di protezione europeo l’autorità competente dello Stato di emissione tiene conto, tra l’altro, della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione. 2.   L’autorità giudiziaria o equivalente dello Stato di emissione può emettere un ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta e dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa i requisiti di cui all’. 3.   La persona protetta può presentare richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all’autorità competente dello Stato di emissione o all’autorità competente dello Stato di esecuzione. Se tale richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo la trasmette quanto prima all’autorità competente dello Stato di emissione. 4.   Prima di emettere un ordine di protezione europeo, è dato diritto alla persona che determina il pericolo di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se questi diritti non sono stati concessi a tale persona nel procedimento che ha portato all’adozione della misura di protezione. 5.   L’autorità competente che adotta una misura di protezione contenente uno o più dei divieti o restrizioni di cui all’ informa in modo adeguato la persona protetta, conformemente alle procedure di diritto nazionale, della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora tale persona intenda recarsi in un altro Stato membro, nonché delle condizioni fondamentali di tale richiesta. L’autorità informa la persona protetta della possibilità di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione. 6.   Se la persona protetta ha un tutore o un rappresentante, tale tutore o rappresentante può presentare la richiesta di cui ai paragrafi 2 e 3 a nome della persona protetta. 7.   Se la richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo è respinta, l’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona protetta circa le possibilità di ricorso applicabili contro tale decisione previste dal diritto nazionale.
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