Art. 5
Necessità di una misura di protezione esistente in base al diritto nazionale
In vigore dal 13 dic 2011
Necessità di una misura di protezione esistente in base al diritto nazionale
Un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni:
a)
divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
b)
divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o
c)
divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.
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