Art. 22
Raccolta dei dati
In vigore dal 13 dic 2011
Raccolta dei dati
Al fine di agevolare la valutazione dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti concernenti l’applicazione delle procedure nazionali relative all’ordine di protezione europeo, comunicando almeno il numero di ordini di protezione europei richiesti, emessi e/o riconosciuti.
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