Art. 17 · Lingue

Art. 17

Lingue

In vigore dal 13 dic 2011
Lingue 1.   L’autorità competente dello Stato di emissione traduce l’ordine di protezione europeo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. 2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione traduce il modulo di cui all’ nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di emissione. 3.   Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione che deposita presso la Commissione, la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell’Unione.
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