Art. 12
Notifica in caso di violazione
In vigore dal 13 dic 2011
Notifica in caso di violazione
L’autorità competente dello Stato di esecuzione notifica all’autorità competente dello Stato di emissione o dello Stato di sorveglianza le violazioni della misura o delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo. La notifica è effettuata utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II.
Storico versioni
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