Art. 11 · Legislazione applicabile e competenza nello Stato di esecuzione

Art. 11

Legislazione applicabile e competenza nello Stato di esecuzione

In vigore dal 13 dic 2011
Legislazione applicabile e competenza nello Stato di esecuzione 1.   Lo Stato di esecuzione è competente ad adottare ed eseguire le misure in tale Stato in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica all’adozione e all’esecuzione della decisione di cui all’, paragrafo 1, comprese le norme sui ricorsi contro decisioni adottate nello Stato di esecuzione relative all’ordine di protezione europeo. 2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, in caso di violazione di una o più misure adottate in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo, è competente, conformemente al paragrafo 1, a: a) imporre sanzioni penali e adottare ogni altra misura in conseguenza della violazione, laddove tale violazione configuri un reato nella legislazione dello Stato di esecuzione; b) adottare decisioni di natura non penale in relazione alla violazione; c) prendere altre misure urgenti e provvisorie per porre fine alla violazione in attesa, ove opportuno, di una successiva decisione dello Stato di emissione. 3.   Se non sono disponibili misure a livello nazionale relative ad un caso analogo che potrebbero essere adottate nello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione riferisce all’autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell’ordine di protezione europeo di cui sia al corrente.
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