Art. 10
Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo
In vigore dal 13 dic 2011
Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:
a)
l’ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;
b)
i requisiti di cui all’ non sono stati soddisfatti;
c)
la misura di protezione si riferisce ad un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione;
d)
la protezione deriva dall’esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto o a una condotta che rientra nella sua giurisdizione in conformità di detta legislazione;
e)
la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l’immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l’adozione di misure di protezione in base ad un ordine di protezione europeo;
f)
l’azione penale contro la persona che determina il pericolo a causa dell’atto o della condotta in relazione alla quale è stata adottata la misura di protezione è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, quando l’atto o la condotta rientrano nella sua giurisdizione secondo la legislazione nazionale;
g)
il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
h)
la persona che determina il pericolo, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dell’atto o della condotta in relazione alla quale è stata adottata la misura di protezione;
i)
la misura di protezione si riferisce a un reato che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, è considerato commesso in toto o per una parte importante o essenziale all’interno del suo territorio.
2. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere un ordine di protezione europeo in forza di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, essa provvede a:
a)
informare senza indugio lo Stato di emissione e la persona protetta circa il suo rifiuto e i relativi motivi;
b)
informare, ove opportuno, la persona protetta circa la possibilità di chiedere l’adozione di una misura di protezione conformemente al diritto nazionale;
c)
informare la persona protetta circa le possibilità di ricorso applicabili contro tale decisione previste dal diritto nazionale.
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