Art. 9 · Accesso all’informazione

Art. 9

Accesso all’informazione

In vigore dal 13 dic 2011
Accesso all’informazione Gli Stati membri forniscono, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari per presentare una domanda completa.
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