Art. 7
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa
In vigore dal 13 dic 2011
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa
1. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), sezione 16, del relativo allegato.
2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
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