Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 dic 2011
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica:
a)
ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
b)
ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e
c)
ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a)
che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (17);
b)
che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi;
c)
che sono distaccati, per la durata del distacco;
d)
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all’interno di società;
e)
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o «alla pari»;
f)
che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
g)
che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (18), o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
h)
che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
i)
che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
j)
il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;
k)
che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;
l)
che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.
4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
Storico versioni
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