Art. 14 · Informazioni al pubblico

Art. 14

Informazioni al pubblico

In vigore dal 13 dic 2011
Informazioni al pubblico Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d’ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgervi un’attività lavorativa.
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