Art. 13
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 13 dic 2011
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:
a)
del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e
b)
di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi;
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.
Storico versioni
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