Art. 13 · Disposizioni più favorevoli

Art. 13

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 13 dic 2011
Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli: a) del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi; 2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.
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