Art. 11
Diritti derivanti dal permesso unico
In vigore dal 13 dic 2011
Diritti derivanti dal permesso unico
Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare quanto meno a:
a)
entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l’ingresso conformemente al diritto nazionale;
b)
accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;
c)
svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;
d)
essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e/o del diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:98:oj#art-11