Art. 10 · Diritti da pagare

Art. 10

Diritti da pagare

In vigore dal 13 dic 2011
Diritti da pagare Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L’importo di tali diritti è proporzionato e può essere basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi.
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