Art. 6
Responsabili della persecuzione o del danno grave
In vigore dal 13 dic 2011
Responsabili della persecuzione o del danno grave
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:
a)
lo Stato;
b)
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c)
soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’.
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