Art. 33
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
In vigore dal 13 dic 2011
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.
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