Art. 28 · Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

Art. 28

Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

In vigore dal 13 dic 2011
Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche 1.   Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri. 2.   Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-28