Art. 9 · Circostanze aggravanti

Art. 9

Circostanze aggravanti

In vigore dal 13 dic 2011
Circostanze aggravanti Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7: a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica; b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità; c) il reato è stato commesso da più persone riunite; d) il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (12); e) l’autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole; f) l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.
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