Art. 8
Atti sessuali consensuali
In vigore dal 13 dic 2011
Atti sessuali consensuali
1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.
2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.
3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l’, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all’acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun abuso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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