Art. 6 · Adescamento di minori per scopi sessuali

Art. 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

In vigore dal 13 dic 2011
Adescamento di minori per scopi sessuali 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale: Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale di incontrarlo con l’intento di commettere i reati di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all’, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-6