Art. 4 · Reati di sfruttamento sessuale

Art. 4

Reati di sfruttamento sessuale

In vigore dal 13 dic 2011
Reati di sfruttamento sessuale 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età. 3.   Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età. 4.   Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età. 5.   Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età. 6.   Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età. 7.   Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.
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